Il COMPLIANCE MANAGER COME FIGURA PROFESSIONALE “OBBLIGATORIA” PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

In riferimento alla recentissima approvazione, datata 12 gennaio 2019, del Decreto Legislativo n° 14/2019 “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. n° 155/2017” che riforma la “vecchia” Legge Fallimentare del ’42, si aprono nuovi scenari riferiti al tema della gestione della continuità aziendale delle organizzazioni e quindi anche del rispetto delle regole di funzionamento delle stesse (compliance).

Possiamo sintetizzare che la nuova disposizione introduce nell’ordinamento italiano una serie di novità che hanno una strettissima relazione con la necessità di adottare, da parte dei soggetti imprenditoriali e degli organi amministrativi delle imprese, sistemi di gestione che consentano la definizione di modelli organizzativi atti a prevenire e a gestire la crisi d’impresa, pena la loro diretta responsabilità solidale nei confronti delle parti interessate.

In particolare ciò è chiaramente esplicitato:

  • nell’art. 375 del Decreto, che definisce gli “Assetti organizzativi dell’Impresa”, che introduce una importantissima modifica dell’art. 2086 del Codice Civile, ove si cita testualmente “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”;
  • nell’art. 377 “Assetti organizzativi societari” ove si modificano gli art. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 del Codice Civile facendo riferimento al fatto che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale;
  • nell’art. 378 “Responsabilità degli Amministratori” ove l’art. 2476 del Codice Civile, viene integrato dopo il quinto comma con la seguente novella “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale ….”. 

La nuova disposizione ha anche delle evidenti connessioni con il Decreto Legislativo 231/2001 e smi, specificatamente per quanto riguarda i reati societari di cui all’art. 25 ter del 231 e alle disposizioni introdotte dalla L. n° 179/2017 sul “Whistleblowing”, che in materia di obblighi segnalativi, impatta direttamente sui modelli di organizzazione e controllo indicati dal D.Lgs.231/2001 e smi.

Senza entrare poi nelle tecnicalità articolate e specifiche del provvedimento, che disciplina le definizioni e tutte le nuove disposizioni procedurali e tutti gli organi e i soggetti e gli attori coinvolti nella gestione delle tematiche oggetto del Decreto, quello che certamente possiamo evincere e affermare è che la modifica al Codice Civile definita dal Decreto, introduce di fatto l’obbligo agli imprenditori e agli organi amministrativi delle imprese di dotarsi di questi modelli e sistemi di gestione per la continuità aziendale, in applicazione anche del Titolo II “Procedure di Allerta e di Composizione assistita della Crisi” Capo I “Strumenti di Allerta”, artt. 12, 13, 14, 15 del Decreto, ove sono previsti e definiti gli Indicatori della Crisi, gli Obblighi segnalativi degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati.

In riferimento alle attività della nostra associazione, si intuisce con una ragionevole evidenza, che questi modelli e sistemi sono certamente riconducibili a Sistemi di Gestione della Compliance e quindi introducono l’importanza di una funzione di Compliance e della figura del Compliance Manager all’interno delle imprese, di qualsiasi natura e dimensione esse siano.

La nuova disposizione entrerà pienamente in vigore entro il 15 agosto 2020, al fine di consentirne una corretta valutazione e conoscenza e al fine anche di istituire e formare gli Organi, gli Albi e le figure professionali che dovranno gestire le tematiche oggetto della “crisi di Impresa e dell’insolvenza”. Saranno comunque già in vigore, a partire dal 16 marzo 2019 gli obblighi introdotti dagli artt. 375, 377, 378 di cui abbiamo descritto sopra e che impongono già da ora alle imprese e ai loro organi apicali il fatto di adempiere a quanto indicato negli stessi, in modo da essere pronti, quando il Decreto entrerà in piena operatività. (ndr saranno anche in vigore dal 16.3.2019 anche gli artt. 27 comma 1, 350, 356,357,359, 363, 364, 366, 379 – Nomina degli Organi di Controllo -, 385, 386, 387 e 388 di cui lasciamo ai lettori, lo specifico approfondimento).

In maniera molto sintetica, con l’intenzione di approfondire poi ulteriormente il tema con il contributo di tutti, possiamo concludere affermando che si apre un nuovo quadro prospettico per la nostra professione, che da competenza e qualifica “opportuna”, di fatto diventa una competenza e qualifica “obbligatoria” per le imprese. Una competenza e una qualificazione atta a mettere a disposizione alle imprese professionalità, esperienze e conoscenze metodologiche generali e specifiche per l’analisi e la gestione dei modelli e dei sistemi organizzativi per la continuità d’impresa, nella logica della corretta gestione della Compliance e del Risk management aziendali, di cui si fa esplicito, formale e sostanziale riferimento del nuovo Decreto Legislativo 14/2019.

Gianfranco Bettoni – Assocompliance member n°002 – Senior Compliance Manager